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Regola di vita

La nostra regola di vita

La regola del nostro ordine è stata ufficialmente approvata da papa Onorio III nella sua bolla del 29 novembre 1223 (cfr. foto sotto). Ricordiamo che una bolla (dal latino «bulla», che significa «sigillo») è un documento, originariamente sigillato, con cui il papa sancisce un atto giuridico importante. Questa regola, nota come «regola bullata», è la forma definitiva della «Vita» inizialmente presentata da Francesco e dai suoi fratelli a papa Innocenzo III nel 1209. Nonostante la sua antichità, è ancora oggi la regola ufficiale dell'ordine dei frati minori (minori, conventuali e cappuccini). Essa definisce il nostro modo di vivere in fraternità secondo il carisma voluto da San Francesco. Si può riassumere così:

«Osservare il Santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo,

vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità».

Di seguito vi proponiamo il testo integrale. Una prima versione di questa regola, chiamata «regola non bullata», era stata elaborata nel 1221.

Regola dell'Ordine dei Frati Minori.

Onorio, vescovo, servitore dei servitori di Dio, agli amati figli, frate Francesco e agli altri frati dell’Ordine dei Frati Minori, salute e benedizione apostolica. È consuetudine della Sede Apostolica esaudire i pii desideri e concedere il proprio benevolo favore alle giuste richieste dei supplicanti. Per questo motivo, amati figli nel Signore, commossi dalle vostre pie preghiere, confermiamo per voi con autorità apostolica e dotiamo della protezione del presente scritto la regola del vostro Ordine, approvata dal nostro predecessore, il papa Innocenzo, di buona memoria, e riportata con la presente. Tale regola è la seguente:

1. Prologo.

 La regola e la vita dei Frati Minori è questa: osservare il santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità. Frate Francesco promette obbedienza e riverenza al signore papa Onorio e ai suoi successori canonicamente eletti e alla Chiesa romana. E che gli altri frati siano tenuti a obbedire a frate Francesco e ai suoi successori.

2. Di coloro che vogliono accettare questa vita e di come devono essere accolti

Se vi sono alcuni che vogliono accettare questa vita e si presentano ai nostri frati, questi li mandino ai loro ministri provinciali, ai quali soli e non ad altri sia concesso il permesso di accogliere i frati. I ministri li esaminino accuratamente sulla fede cattolica e sui sacramenti della Chiesa. E se credono a tutto ciò e vogliono confessarlo fedelmente e osservarlo fermamente fino alla fine, e se non hanno moglie, o se ne hanno una e la loro moglie è già entrata in un monastero, o se, avendo già fatto voto di continenza, ha dato loro il permesso con l’autorizzazione del vescovo diocesano, e se la loro moglie è di un’età tale da non destare sospetti, che le dicano la parola del santo Vangelo, di andare a vendere tutti i loro beni e di impegnarsi a distribuirli ai poveri. Se non possono farlo, la buona volontà è loro sufficiente. E che i frati e i loro ministri si guardino bene dal preoccuparsi dei loro beni temporali, affinché facciano liberamente dei loro beni ciò che il Signore loro ispirerà. Se tuttavia chiedessero consiglio, i ministri abbiano il permesso di mandarli da alcuni uomini timorati di Dio, su consiglio dei quali distribuiranno i loro beni ai poveri. Dopo ciò, si conceda loro l’abito di prova, cioè due tuniche senza cappuccio e una cintura e dei calzoni e un cappuccio fino alla cintura, a meno che talvolta, a questi stessi ministri, non sembri bene secondo Dio qualcos’altro. Alla fine dell’anno di prova, siano ammessi all’obbedienza, promettendo di osservare sempre questa vita e questa regola. E in nessun modo sarà loro permesso di uscire da questa religione, secondo la decisione del signore papa, poiché, secondo il santo Vangelo, chi mette mano all’aratro e guarda indietro non è adatto al regno di Dio. E che coloro che hanno già promesso obbedienza abbiano una tunica con cappuccio e un'altra senza cappuccio, se lo desiderano. E che coloro che vi sono costretti dalla necessità possano indossare calzature. E che tutti i fratelli siano vestiti di abiti umili e possano rammendarli con sacchi e altri pezzi, con la benedizione di Dio. E li avverto ed esorto a non disprezzare né giudicare gli uomini che vedono vestiti con abiti raffinati e colorati, che consumano cibi e bevande deliziosi, ma piuttosto che ciascuno giudichi e disprezzi se stesso.

3. Dell’ufficio divino e del digiuno, e di come i frati devono andare per il mondo.

Che i chierici celebrino l'ufficio divino secondo l'ordo della santa Chiesa romana, eccetto il salterio, per cui potranno avere i breviari. Che i laici recitino ventiquattro Pater noster per il Mattutino, cinque per le Lodi; per Prima, Terza, Sesta e Nona, sette per ciascuna di queste ore; per i Vespri, dodici; per la Compieta, sette; e che preghino per i defunti. E che digiunino dalla festa di Ognissanti fino alla Natività del Signore. Quanto alla santa Quaresima, che inizia all’Epifania e dura quaranta giorni consecutivi e che il Signore consacrò con il suo santo digiuno, coloro che in quel periodo digiunano volontariamente siano benedetti dal Signore, e coloro che non vogliono non ne siano obbligati. Ma digiunino durante l’altra Quaresima, fino alla Resurrezione del Signore. Negli altri periodi, non siano tenuti a digiunare, se non il venerdì. In tempi di manifesta necessità, i fratelli non siano tenuti al digiuno corporale.
Consiglio, avverto ed esorto i miei fratelli nel Signore Gesù Cristo: quando vanno per il mondo, non litighino, non contendano a parole e non giudichino gli altri; ma siano miti, pacifici e modesti, amabili e umili, parlando onestamente a tutti, come si conviene. E non devono andare a cavallo, se non vi sono costretti da una manifesta necessità o dalla malattia. In qualunque casa entrino, dicano prima: Pace a questa casa. E secondo il santo Vangelo, sia loro permesso di mangiare di tutti i cibi che vengono loro offerti.

4. Che i frati non ricevano denaro.

Proibisco fermamente a tutti i frati di ricevere, in alcun modo, denaro o monete, direttamente o tramite intermediari. Tuttavia, per le necessità dei malati e per vestire gli altri frati, solo i ministri e i custodi, tramite amici spirituali, se ne prendano cura secondo i luoghi, i tempi e le regioni fredde, come loro sembrerà opportuno per la necessità; questo sempre con la riserva, come è stato detto, che non ricevano denaro o monete.

5. Sul modo di lavorare.
Che i frati ai quali il Signore ha dato la grazia di lavorare lavorino fedelmente e devotamente, in modo tale che, avendo scacciato l’ozio nemico dell’anima, non spengano lo spirito di santa orazione e di devozione al quale le altre cose temporali devono servire. Come ricompensa del loro lavoro, ricevano per sé e per i loro fratelli le cose necessarie al corpo, eccetto denaro e monete, e ciò con umiltà, come si addice ai servi di Dio e agli adepti della santissima povertà.

6. Che i frati non si appropriino di nulla dell’elemosina da chiedere e dei frati malati.

Che i frati non si appropriino di nulla, né di casa, né di luogo, né di alcuna cosa. E come pellegrini e forestieri in questo mondo, servendo il Signore in povertà e umiltà, vadano con fiducia a chiedere l'elemosina, e non ne abbiano vergogna, poiché il Signore si è fatto povero per noi in questo mondo. Tale è l’altezza dell’altissima povertà che vi ha costituiti, voi miei carissimi fratelli, eredi e re del regno dei
cieli, che vi ha resi poveri di beni, che vi ha elevati nelle virtù. Che sia questa la vostra parte, colei che conduce nella terra dei viventi. Totalmente legati ad essa, fratelli amatissimi, per il nome del nostro Signore Gesù Cristo, vi prego di non possedere mai più nulla sotto il cielo. E ovunque si trovino e si incontrino i fratelli, si mostrino gli uni verso gli altri come una stessa famiglia. E che con sicurezza ciascuno manifesti all’altro il proprio bisogno, poiché se una madre nutre e ama il proprio figlio carnale, con quanto maggiore affetto ciascuno non deve amare e nutrire il proprio fratello spirituale? E se uno di loro si ammalasse, gli altri fratelli devono servirlo come vorrebbero essere serviti essi stessi.

7. Della penitenza da imporre ai fratelli che peccano.
Se dei fratelli, per istigazione del nemico, peccassero mortalmente, per quei peccati per i quali i fratelli avranno ordinato di ricorrere solo ai ministri provinciali, i suddetti fratelli siano tenuti a ricorrere a loro il più rapidamente possibile, senza indugio. Che questi ministri, se sono sacerdoti, impongano loro con misericordia una penitenza; se non sono sacerdoti, facciano in modo che altri, sacerdoti dell’Ordine, la impongano, come sembrerà loro più opportuno secondo Dio. E devono stare attenti a non adirarsi
e a non turbarsi a causa del peccato di chiunque, poiché l'ira e il turbamento impediscono la carità in loro stessi e negli altri.

8. Dell’elezione del ministro generale e del capitolo di Pentecoste.

Che tutti i frati siano tenuti ad avere sempre uno dei frati di questa religione come ministro generale e servitore di tutta la fraternità, e che siano fermamente tenuti a obbedirgli. Alla sua morte, l’elezione del suo successore sia fatta dai ministri provinciali e dai custodi nel capitolo di Pentecoste, al quale i ministri provinciali sono sempre tenuti a riunirsi, in qualunque luogo abbia stabilito il ministro generale; e ciò una volta ogni tre anni o in un altro termine, più lungo o più breve, come sarà stato ordinato dal suddetto ministro. E se in qualsiasi momento apparisse a tutti i ministri provinciali e ai custodi che il suddetto ministro non è idoneo al servizio e all’utilità comune dei frati, i suddetti frati ai quali è stata affidata l’elezione siano tenuti, nel nome del Signore, a eleggerne un altro come custode. Dopo il capitolo di Pentecoste, i ministri e i custodi possano, se lo desiderano e se lo ritengono opportuno, ciascuno nella propria custodia, convocare una volta nello stesso anno i propri frati in capitolo.

9. Dei predicatori.
Che i frati non predichino nella diocesi di un vescovo quando questi lo avrà loro rifiutato. E che nessuno dei frati abbia mai l’audacia di predicare al popolo se non è stato esaminato e approvato dal ministro generale di questa fraternità e se questi non gli ha concesso l’ufficio della predicazione. Avverto ed esorto anche questi stessi fratelli: nella predicazione che fanno, che le loro parole siano ponderate e caste per l’utilità e l’edificazione del popolo, annunciando loro i vizi e le virtù, la pena e la gloria con brevità di discorso, poiché il Signore ha reso breve la parola sulla terra.

10. Dell’ammonizione e della correzione dei fratelli.
Che i fratelli che sono ministri e servitori degli altri fratelli visitino e ammoniscano i loro fratelli e li correggano con umiltà e carità, senza prescrivere loro nulla che sia contrario alla loro anima e alla nostra regola. Quanto ai fratelli che sono sudditi, che ricordino che, per Dio, hanno rinunciato alla propria volontà. Pertanto prescrivo loro fermamente di obbedire ai loro ministri in tutto ciò che hanno promesso al Signore di osservare e che non sia contrario alla loro anima e alla nostra regola. E in qualunque luogo si trovino i fratelli, se sanno e riconoscono di non poter osservare spiritualmente la regola, devono e possono ricorrere ai loro ministri. Che i ministri li accolgano con carità e benevolenza e che abbiano con loro tanta familiarità che questi possano parlare loro e agire con loro come signori con i propri servi; poiché deve essere così: che i ministri siano servi di tutti i fratelli. Avverto ed esorto nel Signore Gesù Cristo: che i fratelli si guardino da ogni orgoglio, vana gloria, invidia, avarizia, preoccupazione e ansietà di questo mondo, critica e mormorio, e che coloro che non sanno leggere non si preoccupino di imparare a leggere; ma considerino che devono desiderare sopra ogni cosa di avere lo Spirito del Signore e la sua santa opera, pregarlo sempre con cuore puro e avere umiltà, pazienza nella persecuzione e nella malattia, e amare coloro che ci perseguitano, ci rimproverano e ci accusano, poiché, dice il Signore: Amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano e vi calunniano. Beati coloro che soffrono persecuzione per la giustizia, poiché il regno dei cieli è loro. Chi persevererà fino alla fine, quello sarà salvato.

11. I frati non entrino nei monasteri delle monache.
Proibisco severamente a tutti i frati di avere rapporti o consultazioni sospette con le donne; e che non entrino nei monasteri delle monache, eccetto coloro ai quali è stato concesso un permesso speciale dalla Sede Apostolica; e che non diventino padrini né di uomini né di donne, affinché in tale occasione non sorga scandalo tra i fratelli o riguardo ai fratelli.

12. Di coloro che si recano dai saraceni e da altri infedeli.
Se dei frati, per ispirazione divina, volessero recarsi dai saraceni e da altri infedeli, chiedano il permesso ai loro ministri provinciali. Ma i ministri non concedano il permesso di andarci a nessuno, se non a coloro che ritengano idonei ad essere inviati. In vista di tutto ciò, per obbedienza, ingiungo ai ministri di chiedere al signore papa uno dei cardinali della Santa Chiesa Romana che sia governatore, protettore e correttore di questa fraternità, affinché, sempre sottomessi e prostrati ai piedi di questa stessa Santa Chiesa, saldi nella fede cattolica, osserviamo la povertà e l’umiltà e il santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, come abbiamo fermamente promesso.

Non sia quindi permesso assolutamente a nessun uomo di violare questa pagina della nostra conferma o di contravvervi con temeraria audacia. Se qualcuno avesse la presunzione di tentarlo, sappia che incorrirà nell'indignazione di Dio onnipotente e dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo. Dato a Laterano, il tre delle calende di dicembre, nell'ottavo anno del nostro pontificato.

Ultimo aggiornamento: 28/03/2026